Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico sono aree tutelate per preservare il loro valore storico, artistico o naturale. Chi possiede un immobile in queste zone deve rispettare normative specifiche per qualsiasi intervento di ristrutturazione, con limitazioni più rigide rispetto alle aree non vincolate. In Italia oltre la metà del territorio è sottoposto a vincoli di tutela paesaggistica. Il vincolo paesaggistico è regolato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), che stabilisce quali interventi sono consentiti e quali, invece, richiedono un’autorizzazione specifica.
I progetti edili che interessano aree con vincolo paesaggistico hanno l’obbligo di essere sottoposti a valutazione da parte dell’ente competente (comune o regione) in modo che sia accertata la loro compatibilità paesaggistica e rilasciata la relativa autorizzazione. Quest’ultima è obbligatoria (ai sensi del D.lgs. 42/04), per l’esecuzione di qualunque intervento edilizio che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. Senza questo passaggio e la relativa autorizzazione si incorre in abuso edilizio.
La sostituzione della recinzione esistente oscilla tra l’edilizia libera ed il permesso di costruire. Per scegliere il titolo abilitativo corretto bisogna prima analizzare la struttura della recinzione: dalla destinazione d’uso ai materiali impiegati per la costruzione, dalla funzione alle dimensioni. Le recinzioni hanno l’importante compito di delimitare le proprietà, garantendo sicurezza e privacy. Tuttavia, nel corso del tempo, si può verificare un deterioramento naturale dovuto agli agenti atmosferici, all’usura o a danni accidentali. Ecco perché può essere necessario sostituire la recinzione esistente. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questi temi.
Le Recinzioni e l'Obbligo di Autorizzazione Paesaggistica
Le recinzioni rientrano in questa tipologia di interventi? È sempre necessario richiedere l’autorizzazione per installare recinzioni in aree sottoposte a tutela paesaggistica? L’autorizzazione paesaggistica è richiesta per qualsiasi intervento che possa modificare l’aspetto esteriore di un immobile o di un’area sottoposta a tutela. Gli interventi edilizi ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e comportanti un'alterazione dell'aspetto esteriore dell'immobile sono sempre assoggettati alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
L’art. 149 del D.lgs. n. 42 del 2004 prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo «che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici». Di conseguenza, il divieto di eseguire gli interventi sopra indicati è limitato solo al caso in cui i lavori comportino un'alterazione del preesistente o dell'assetto esteriore degli edifici, ossia ne violino l'esigenza di "conservazione".
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Qualunque intervento che alteri l'aspetto esteriore di luoghi ricadenti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico risulta soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica è irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie, in quanto risulta decisivo l’impatto visivo. Hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se non vi è un volume da computare sotto il profilo edilizio.
Autorizzazione paesaggistica: quando serve davvero (e quando no)
Valutazione dell'Impatto Visivo e Giurisprudenza
Per capire se per l’installazione di una recinzione è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica, viene valutato in primis quanto la sua introduzione impatti a livello visivo e danneggi l’equilibrio paesaggistico e ambientale della zona. Un primo elemento da valutare è sicuramente la tipologia di recinzione: in generale si può affermare che una recinzione in rete metallica sorretta da paletti in ferro o legno ha sicuramente meno impatto rispetto ad una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, come indicato nella sentenza TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 3/7/2017 n. 868.
Tuttavia, anche in presenza di recinzione leggera, quando questa debba essere installata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario che l’autorità competente venga interpellata ed esprima il proprio parere sulla sua compatibilità ambientale. In presenza di vincoli di tutela paesaggistica, la giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 12/1/2016 n. 30) sottolinea che “in generale, la presenza di un vincolo paesistico non costituisce un impedimento insuperabile all’introduzione ex novo di recinzioni al servizio della proprietà privata. Come tutti gli altri interventi edilizi, anche le recinzioni sono da considerare ammissibili quando non impediscano la fruizione delle componenti del paesaggio tutelate dal vincolo (v. TAR Brescia Sez. II 7 aprile 2011 n. 530)”.
Il Titolo Edilizio Necessario per le Recinzioni
Il D.P.R. 380/01 non offre una specifica definizione delle recinzioni e dei muri di cinta all’interno delle categorie di intervento edilizio. Per rispondere alla domanda: “che permessi servono per fare una recinzione?” bisogna in primis capire come è fatta la recinzione, valutarne la natura e le dimensioni, la destinazione e la funzione. In base a questi parametri possiamo dire che la recinzione oscilla tra edilizia libera e permesso di costruire. Puoi trovarti in difficoltà nella valutazione della scelta del titolo edilizio più corretto da richiedere.
| Tipologia di Recinzione | Titolo Edilizio Richiesto | Condizioni e Riferimenti Giuridici |
|---|---|---|
| Solo rete metallica con paletti in ferro e/o in legno | Edilizia Libera | Si tratta di un’attività edilizia libera (ex art. 6 del D.P.R. 380/2001) se non deriva un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento. |
| Recinzione "classica" (zoccolo in cemento armato e rete metallica superiore) | SCIA | Le recinzioni sono sottoposte al regime della SCIA (ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 e art. 19 della legge n. 241/1990) quando non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti. |
| Struttura stabile di notevole impatto urbanistico-edilizio | Permesso di Costruire | La realizzazione necessita del previo rilascio del permesso a costruire (ex art. 10 del D.P.R. 380/2001) allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, rientrando negli "interventi di nuova costruzione". |
Sostituzione di Recinzione Esistente in Edilizia Libera
Sostituire la recinzione esistente è un intervento che ricade nell’edilizia libera? Si, ma solo se vengono rispettate determinate condizioni:
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- il materiale utilizzato è di scarso impatto visivo;
- la sostituzione non comporta un aumento di dimensione rispetto alla vecchia recinzione;
- la sostituzione non comporta alterazione ambientale (estetica e funzionale).
Va fatta, quindi, una verifica concreta delle caratteristiche della recinzione prima della sostituzione in modo tale da esser certi di ricadere in uno dei casi di edilizia libera.
La Sanatoria per Abusi Edilizi in Aree Vincolate
Nel caso in cui l’opera sia stata realizzata senza autorizzazione paesaggistica, è possibile regolare l’abuso edilizio con una sanatoria? Secondo il Consiglio di Stato e l’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali, se le opere sono state realizzate senza autorizzazione prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico l’illecito non sussiste perché l’intervento, seppur abusivo, non era sottoposto ad alcun vincolo.
Essendo però comunque presente un vincolo, anche se posto in data successiva a quella della realizzazione dell’opera, l’abuso dovrà essere sottoposto ad una verifica di compatibilità paesaggistica secondo le modalità e la disciplina dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, e dovrà poi essere seguito l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria. L'autorizzazione paesaggistica c.d. postuma opera esclusivamente per i c.d. abusi minori, ossia quelli che non producano un aumento di superfici utili o di volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia al responsabile dell’abuso è concessa la facoltà di ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che “l’intervento realizzato senza titolo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della sua realizzazione, sia della presentazione della domanda”. La situazione però si complica quando sono presenti vincoli paesaggistici che, la maggior parte delle volte, annullano la possibilità di rilascio del permesso in sanatoria. L'autorizzazione paesaggistica è titolo autonomo e non conseguibile a sanatoria ex combinato disposto fra art. 146 e successivo art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004, che esclude sanatorie per interventi non qualificabili come manutentivi o che comportino aumento di superfici utili o volumi.
Incentivi Fiscali per la Sostituzione di Recinzioni
È possibile beneficiare di una detrazione fiscale per la sostituzione delle recinzioni. Tale bonus ricade nel bonus verde: una detrazione Irpef del 36% (sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022), per i seguenti interventi:
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- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La proroga fino al 2024 arriva dalla legge di Bilancio 2022. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 € per unità immobiliare ad uso abitativo (comprensivo delle spese di progettazione e manutenzione relative all’esecuzione degli interventi).
IVA Agevolata per Interventi su Recinzioni
Secondo l’art. 7 della legge 488/1999 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggetti all’aliquota del 10%. L’agevolazione è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, poi implementata definitivamente con la legge 131/2009. Tra gli interventi compresi nella manutenzione straordinaria ricade anche la recinzione dell’area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate).
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