La Regione Umbria, con la Legge Regionale n. 1 del 18 febbraio 2004, ha dettato norme in materia di attività edilizia e urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore. La presente legge, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mira ad applicare i principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi, nonché a perseguire il miglioramento della qualità edilizia e ambientale nella realizzazione degli interventi.
La normativa regionale disciplina altresì il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l’uso degli edifici medesimi. Si pone attenzione anche alla diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico, e all’adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro.
Il Quadro Normativo Edilizio Regionale
A seguito dell’entrata in vigore della presente legge, cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quelle previste al titolo quarto, parte I e alla parte II del d.p.r. Per una corretta comprensione degli interventi edilizi, la legge definisce diverse tipologie:
- Interventi di manutenzione ordinaria: riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all’aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti.
- Interventi di manutenzione straordinaria: comprendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti.
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo: sono interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture.
- Interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l’installazione di impianti tecnologici.
- Interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
- Interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- Opere interne: quelle da realizzare all’interno delle unità immobiliari concernenti l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti.
Le definizioni sopra riportate prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. La Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio (CCQAP) è un organo consultivo istituito dai comuni, cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale. Della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini dei pareri in materia idrogeologica e idraulica. I pareri della commissione, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento.
I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, costituiscono anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, uno sportello unico per l'edilizia. Questo ufficio cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
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Novità Normative: Il "Decreto Salva Casa" in Umbria
Il recepimento del Salva Casa in Umbria è tuttora in corso. Nella seduta del 26 novembre 2025, la Giunta Regionale dell’Umbria ha deliberato all’unanimità la preadozione del disegno di legge di modifica alla Legge Regionale Umbria 1/2015, con l’obiettivo di adeguare la normativa edilizia regionale alle disposizioni introdotte dal D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni dalla L. 105/2024. La proposta, presentata dall’assessore Thomas De Luca, punta a semplificare le procedure edilizie, a favorire la regolarizzazione delle difformità e a incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. È un passo fondamentale verso maggiore chiarezza normativa per cittadini, imprese e amministrazioni.
Con D.G.R. 439/2025, la Regione ha adeguato la modulistica edilizia alle disposizioni della conferenza 27 marzo 2025 per adattarla alle modifiche apportate dal Salva Casa. Con D.G.R n. 1119 dell’8 ottobre 2024, la Regione Umbria ha inoltre approvato le linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità strutturale delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche dopo il Decreto Salva Casa.
Principali Novità Introdotte dal Disegno di Legge "Salva Casa":
- Semplificazione dello stato legittimo: le procedure per dimostrare la conformità edilizia diventano più snelle e meno burocratiche.
- Ampliamento delle tolleranze costruttive: vengono estese le tolleranze relative a difformità minori e variazioni essenziali, riducendo sanzioni e complicazioni per lievi discostamenti dal progetto originario.
- Recupero di immobili non abitabili: sono previste deroghe su altezze e superfici, per permettere la trasformazione in spazi agibili di immobili che, senza le nuove flessibilità, rimarrebbero inutilizzati.
- Maggiore flessibilità nei cambi di destinazione d’uso: la trasformazione funzionale degli immobili diventa più semplice sia con opere edilizie sia senza opere.
- Vetrate panoramiche amovibili (VEPA) in edilizia libera: le VEPA vengono ricondotte al regime di attività edilizia libera, eliminando permessi e autorizzazioni prima necessari.
- Recupero dei sottotetti facilitato: criteri più permissivi consentono di destinare i sottotetti ad uso abitativo, ampliando le possibilità di trasformazione e ottimizzazione degli spazi esistenti.
- Introduzione del silenzio-assenso: per alcune pratiche edilizie, la mancata risposta dell’amministrazione entro i termini previsti comporterà l’accoglimento della richiesta.
- Sanatoria delle difformità con superamento della doppia conformità: per specifiche tipologie di interventi viene superato il principio della doppia conformità, rendendo possibile la regolarizzazione di opere con piccole difformità.
GLI ASPETTI SALIENTI DEL DECRETO SALVA CASA
La Circolare n. 235327 del 23 ottobre 2024 esamina le innovazioni normative e le ricadute sulla disciplina edilizia vigente nella regione, fornendo ai Comuni e agli operatori gli indirizzi applicativi delle modifiche al D.P.R. 380/2001. La Regione Umbria recepisce appieno le norme Salva Casa integrando le disposizioni della Legge regionale 1/2015 oppure prevedendo la diretta applicazione della legge nazionale. L’allineamento comporta un sensibile aumento delle sanzioni.
Modulistica Edilizia Aggiornata
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 14 maggio 2025, l’Umbria ha recepito e adottato la nuova modulistica edilizia unificata e semplificata, in attuazione dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025, in linea con quanto previsto dal D.L. 69/2024, convertito nella Legge 105/2024. In allegato al provvedimento sono disponibili i seguenti nuovi modelli:
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Richiesta di Permesso di Costruire.
Sono inoltre disponibili modelli non interessati dalle modifiche e ancora in vigore, come il Modulo “Soggetti coinvolti”, la “Dichiarazione per l’Agibilità”, la “Comunicazione fine lavori” e altri.
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Costruzioni in Legno e Normativa Sismica
Gli edifici in legno possiedono generalmente adeguate capacità prestazionali nei confronti dei terremoti. Nonostante tali sistemi costruttivi siano raramente interessati da collassi strutturali, l’edificio può rivelarsi inadeguato agli effetti delle azioni sismiche nei confronti del danneggiamento e della richiesta di agibilità post-sisma. Molte delle strutture colpite e danneggiate in modo considerevole durante tali eventi sono state prima demolite e poi ricostruite nella fase di intervento post sisma poiché ritenute irrecuperabili. Nell’approccio moderno alla progettazione sismica si applicano misure specifiche per limitare al massimo l’interruzione delle attività normalmente svolte nell’edificio, a seguito di un evento sismico con alta probabilità di accadimento, e per evitarne il collasso al verificarsi di terremoti con bassa probabilità di accadimento.
Le nuove costruzioni in legno sono realizzate con tecniche e tipologie costruttive che hanno subito un’evoluzione rivolta essenzialmente alla prefabbricazione degli elementi strutturali e alla standardizzazione delle operazioni di montaggio. Le analisi numeriche e le relative modellazioni sono strumento indispensabile per analizzarne il comportamento statico e garantire la stabilità delle stesse. È però altrettanto importante che vi siano anche una serie di accorgimenti di carattere costruttivo, prevalentemente di tipo tecnologico, in modo che sia tenuto debitamente conto delle peculiarità del materiale e garantita una razionale manutenzione dell’opera secondo quanto definito dalla Normativa corrente.
Requisiti Tecnici e Coefficienti di Sicurezza
Il coefficiente ɣM è valutato secondo la colonna A della tabella 4.4.III delle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni). Si possono assumere i valori riportati nella colonna B della stessa tabella, per produzioni continuative di elementi o strutture, dal quale risulti un coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della resistenza non superiore al 15%. La nuova Circolare Esplicativa - riprendendo indirettamente quanto indicato dalla JCSS - riporta che i valori appartenenti alla colonna “A” possono essere sempre adottati; i valori riportati in colonna "B" possono essere sempre adottati purché i materiali utilizzati siano prodotti secondo un sistema di qualità e quindi certificati secondo la lettera A) o C) (ETA). Quindi nel caso di elementi incollati (quali ad es. legno lamellare e X-lam), oggetto di marcatura CE secondo le rispettive specifiche tecniche applicabili da cui risulti un controllo continuativo della produzione, questi possono essere attribuiti alla colonna B della tab. 4.4.III. Il fabbricante deve assicurare un sistema di controllo della produzione in fabbrica, tale da poter attribuire al prodotto i coefficienti parziali di sicurezza di cui al par. 4.4.6 delle NTC. Il termine “tipo di legname” si riferisce ad elementi in legno massiccio e a una sua precisa collocazione normativa definita all’interno della UNI 11035-1 “Legno Strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica” (norma richiamata dalle medesime NTC).
Progettazione Sismica e Sistemi Costruttivi
Il capitolo 7.7 delle NTC disciplina la progettazione delle nuove opere soggette all’azione sismica. Per garantire il comportamento dissipativo ipotizzato, occorrerà identificare per la struttura un meccanismo di collasso duttile globale e localizzare le zone dissipative in alcune delle connessioni mentre tutte le membrature e le restanti connessioni dovranno rimanere in campo elastico. Ai fini dell’applicazione dei criteri della progettazione in capacità, per assicurare la plasticizzazione delle zone dissipative, queste devono possedere una capacità almeno pari alla domanda mentre le componenti non dissipative adiacenti, debbono possedere una capacità pari alla capacità della zona dissipativa amplificata del fattore di sovraresistenza γRd. Alcuni dei valori sopra riportati differiscono lievemente da quelli elencati nelle tabelle 7.7.I. e 7.7.II delle NTC 2008, ora unificate in un'unica tabella che prevede anche per le strutture della prima riga la possibilità di essere progettate in CD“A” o in CD“B”.
Qualora più tipologie strutturali, anche di materiali diversi, collaborino nella resistenza sismica (sistemi resistenti in parallelo), è possibile computare il contributo di entrambe le tipologie, purché nell’analisi sia adottato il fattore di comportamento con valore minore. È consentito realizzare una struttura in legno che sormonti una struttura realizzata con altra tipologia di materiale (calcestruzzo armato, muratura, acciaio, ecc.). In particolare, qualora sia presente un piano cantinato o seminterrato con pareti di calcestruzzo armato, esso può essere assimilato a struttura di fondazione dei sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni. In generale, nel caso in cui la sottostruttura possa essere considerata rigida rispetto alla sovrastruttura in legno, progettata come dissipativa, l’analisi delle azioni sulla sovrastruttura in legno può essere eseguita indipendentemente dalla sottostruttura, utilizzando i fattori di struttura nella Tabella 7.3.II delle NTC relativi alle strutture in legno.
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Il nuovo testo del par. 11.7 riprende, aggiornando le Norme con quanto previsto dal Reg. In particolare, il nuovo testo delle NTC precisa altresì che l’obbligo di Denuncia Attività per i Centri di Lavorazione è da ritenersi cogente sia nel caso di trasformazione di prodotti marcati CE, che di prodotti oggetto di qualificazione nazionale. L’attestato di Denuncia Attività è quindi da considerarsi come parte integrante della documentazione accompagnatoria.
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