La norma “armonizzata” UNI EN 14342 è stata protagonista di numerosi dibattiti in seno alle associazioni di categoria e non solo, essendo ben vista in alcuni casi (pochi) e a più riprese bistrattata e sottovalutata. La specifica tecnica UNI EN 14342, facente capo alla direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, prevede che i pavimenti di legno privi di marchio Œ non possano essere commercializzati all’interno del mercato europeo. Ci sono molti tipi di pavimento in legno, lo storico parquet, le tavole in legno massiccio, ecc. Le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, rientrano tra i prodotti da costruzione disciplinati dal Regolamento 305/2011. Sono soggetti a DoP e marcatura CE.
Il Regolamento (UE) N. 305/2011 (CPR) e i Prodotti da Costruzione
Conosciuto anche come CPR (Construction Product Regulation), il Regolamento 305/2011 definisce le condizioni per l’immissione sul mercato UE dei prodotti da costruzione. In vigore dal 1 Luglio 2013, il Regolamento è un obbligo di legge, di provenienza europea, applicato sul territorio UE.
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento 305/2011; vediamo di cosa tratta questo documento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 4 Aprile 2011 e altresì noto come CPR (acronimo di Construction Product Regulation), il Regolamento 305/2011 è una vera e propria legge, di provenienza europea, direttamente ed immediatamente applicabile nel territorio della UE, senza bisogno che ogni singolo Stato membro emani una legge di attuazione. Esso, pertanto, è obbligatorio, vincolando i destinatari. Il Regolamento abroga la Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE del Consiglio.
Il Regolamento 305/2011 si prefigge come obiettivo quanto scritto all'art.1 Oggetto, ovvero: “Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.”
Leggi anche: Guida alla Marcatura CE del legno strutturale
Per prodotto da costruzione si intende “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”. Per caratteristiche essenziali si intendono “le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione “.
Concludendo e uscendo dal rigore tecnico, il Regolamento 305/2011 lo si può considerare il documento che stabilisce il “perimetro legislativo” europeo dei prodotti da costruzione, che disciplina il “chi fa, che cosa fa e come lo fa” degli operatori economici coinvolti: fabbricanti, importatori, distributori e mandatari. Per completezza evidenzio che gli obblighi degli operatori economici appena citati sono esplicitati al Capo III Obblighi degli Operatori economici, del Regolamento 305/2011.
La Dichiarazione di Prestazione (DoP) per Pavimenti in Legno
Le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, non solo rientrano tra i prodotti da costruzione ma rientrano anche nell'ambito di una norma armonizzata. Questo comporta, come previsto al comma 1 dall'art. 4 del Regolamento 305/2011, che il Fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione (DoP), all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato.
La norma armonizzata in questione è una specifica norma europea, elaborata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), su mandato specifico della Commissione europea, conseguentemente alla emanazione di atti legislativi da parte della UE. Inoltre e più in generale, la norma per definirsi armonizzata deve essere citata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea. Per le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, la norma armonizzata di riferimento è la UNI EN 14342 (Settembre 2013) Pavimentazioni di legno e parquet - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.
Il Regolamento 305/2011, al comma 3 dell 'art. 4 chiarisce inoltre che: “Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata”. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. Prima di affrontare i contenuti di una DoP ricordo che l'art. 5 del Regolamento 305/2011 prevede delle deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione.
Leggi anche: Manutenzione parquet cerato
Contenuti e Fornitura della DoP
Conformemente a quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 6 del Regolamento 305/2011 ovvero che la DoP “descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate”, la DoP deve essere redatta secondo il Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014, che modifica l'allegato III del Regolamento 305/2011.
Nel caso specifico delle pavimentazioni e parquet per impiego interno, si riportano i punti fondamentali della DoP: DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) N. Norma armonizzata: 6.a Organismi notificati: da riportare in caso di sistemi di attestazione 1 o 3. Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali relative alle pavimentazioni di legno ad uso interno: Considerando che la prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Qualora non sia possibile dichiarare una prestazione si devono riportare le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).
Infine è necessario riportare la seguente dicitura: “La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: [nome e cognome] ............................................................ In [luogo] ................ addì [data di emissione] ................ [firma] ..................................
In merito alla fornitura della DoP il riferimento regolamentare è duplice, ovvero rappresentato sia dall'art.7 del Regolamento 305/2011 che dal Regolamento Delegato UE n.157/2014.
L'art.7 del Regolamento 305/2011 esplicita:
Leggi anche: Abbinare parquet e mobili bianchi: idee e consigli
- comma 1. (primo capoverso) “È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.”
- comma 2. “Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.”
- comma. 4. “La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.”
Il Regolamento Delegato UE n.157/2014, in relazione all'art.7, comma 3 e all'art. 60, lettera b) del Regolamento 305/2011, definisce le condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
PARTITA IVA FORFETTARIO: Come Compilare il Modello Redditi Senza Impazzire (Guida 2025) TUTORIAL!
L'Apposizione della Marcatura CE
Per le pavimentazioni di legno e parquet per impiego interno, vediamo ora quali sono i principali aspetti in materia di marcatura CE richiamando l'attenzione sui pertinenti art. 8 e 9 del Regolamento 305/2011.
Primariamente al comma 2 dell'art. 8 si evidenzia quando la marcatura CE deve essere apposta, ovvero: (primo capoverso) “La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.” Ed ancora: (secondo capoverso) “Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.”.
Ricordando che apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti, l'art. 9 evidenzia le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, tra le quali: comma 1 “La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata.
Requisiti Specifici per il Legno Massiccio (UNI EN 14081)
La norma armonizzata di prodotto per il legno massiccio è la UNI EN 14081. Tale documento normativo si articola in più parti in relazione alle modalità di classificazione del produttore (a vista o a macchina). I punti focali di tale norma sono i seguenti:
- La classificazione di ogni singolo segato secondo la resistenza attraverso specifico documento normativo (norma di classificazione: ad es. UNI 11035-1/2 per il legname di provienza italiana; DIN 4074-1/5 per legname di provenienza del Austriaca) che risulti essere conforme all’allegato A;
- La definizione di tolleranze entro le quali rimane valida la conformità definita dal produttore (sono ammesse lavorazioni generalizzate e superficiali fino a 5 mm per dimensioni dei segati ≤ 100 mm e fino a 10 mm per dimensioni superiori) e la relativa classe di resistenza; non vengono prese in considerazione definizioni relativamente a lavorazioni di carattere locale;
- Un sistema di attestazione della conformità 2+ che prevede l’intervento di un Organismo Notificato per l’approvazione e la sorveglianza del Controllo Interno della Produzione (minimo una visita all’anno) instaurato dal produttore (qualora il prodotto abbia caratteristiche migliorative nei confronti della reazione al fuoco il sistema di attestazione ricade nell’ 1+).
Processo di Marcatura CE per Legno Massiccio a Sezione Rettangolare: Passi per il Produttore
Di seguito una sintesi dei passi fondamentali che un produttore deve compiere per la marcatura CE del legno massiccio a sezione rettangolare:
| Passi | Modalità |
|---|---|
| Formare all’interno dello stabilimento la figura del classificatore | La formazione del personale puo avvenire internamente allo stabilimento o attraverso un soggetto qualificato esterno all’azienda (1). |
| Definire istruzioni operative e procedure interne all’azienda atte a dimostrare la conformità della produzione a quanto prescritto dalla Norma Armonizzata EN 14081-1. | Tale manuale di controllo interno della produzione (FPC) deve comporsi di tutte le procedure descritte dalla stessa Norma Armonizzata di riferimento, quali (ad esempio): modalità di etichettatura del materiale, richiamo alle norme di classificazione utilizzate per la conformità (con eventuali istruzioni operative ad uso dei classificatori), schede per la verifica del corretto funzionamento dell’igrometro, schede per la registrazione dei controlli della produzione. |
| Sottoporre il proprio stabilimento produttivo a visita ispettiva da parte di Ente Notificato ai sensi del Requisito 1 della Direttiva Prodotti da Costruzione (“Resistenza meccanica e stabilità”) | Nell’iter di marcatura CE del Legno Massiccio a sezione Rettangolare, il sistema di attestazione (ossia il “grado” di controllo dell’ente notificato) previsto è pari a 2+. In tale frangente l’ente notificato di riferimento compie (oltre ad una visita ispettiva di carattere iniziale) una sorveglianza periodica: annualmente controlla che siano rimaste inalterate le condizioni iniziali di idoneità che hanno permesso il rilascio del rispettivo certificato. |
L’SG18 «Sectorial Group 18: Structural Timber Product» è uno specifico Gruppo Settoriale (a cui fanno parte i maggiori Enti Notificati Europei) che ha il compito di redigere idonee linee guida («Position Paper») atte a definire i criteri di ispezione e verifica degli stabilimenti ai sensi delle norme armonizzate di riferimento. Per quanto riguarda la classificazione del legname (ai sensi della stessa EN 14081), tale Sectorial Group, prescrive l’esistenza di almeno due figure: il classificatore e un addetto alla controllo dell’attività dei classificatori stessi («supervisor»). Inoltre la nuova versione della UNI 11035-1/2, prescrive (nell’allegato informativo A) che stessa formazione annuale deve essere attestata da Ente Esterno, indipendente da quello per cui opera il classificatore.
Norme di Classificazione e Classi di Resistenza
Per la classificazione del legno si fa riferimento a diverse norme. La DIN 4074-1 «Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz» («Classificazione del legno secondo la resistenza - Parte 1: Legno di Conifera»): Probabilmente in Italia, tale documento normativo per la classificazione a vista risulta essere il principale riferimento commerciale. La UNI 11035-1/2: «Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica»: tale documento è stato recentemente revisionato al fine di renderlo conforme all’allegato A della EN 14081-1.
La EN 338 («Legno strutturale - Classi di resistenza») fissa le classi di resistenza di riferimento. Tale documento normativo, elaborato principalmente per le specie del Nord Europa, definisce probabilmente un’eccessiva proporzionalità lineare tra densità e resistenza. I vantaggi che tale semplificazione ha portato sono certamente da apprezzare. Infatti, il riferimento univoco ad un profilo resistente tramite un codice intuitivo e l’approccio prestazionale hanno consentito indubbiamente una facilità di uso da parte anche di progettisti meno specializzati, contribuendo significativamente alla diffusione del legno come materiale strutturale. In assenza di un accordo scritto tra le parti, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo elemento. Si ricorda inoltre che la EN 14081-1 è in fase di revisione.
Aspetti Aggiuntivi e Conformità del Prodotto
La classe E1 è la classe che attesta il valore di emissioni minime di formaldeide in Europa. I pannelli a base di legno vengono classificati in base alle loro emissioni di formaldeide, seguendo i criteri delineati nelle norme tecniche di settore e riassunti nell’appendice B della norma UNI EN 13986 (e nelle altre varie norme EN di prodotto, quali, ad esempio, la EN 312 per il truciolare, la EN 622 per i pannelli di fibra e la EN 636 per il compensato).
Il Taber Test è, secondo la normativa UNI EN 9115, una metodologia di prova di applicazione internazionale che può essere impiegata anche nella misurazione della resistenza all’abrasione delle vernici per i pavimenti in legno.
Per operatori del settore si intendono: produttori, importatori, commercianti e posatori (in alcuni casi specifici). Molti prodotti con i quali si realizzano i pavimenti in legno e gli stessi prodotti finiti, sono importati dai Paesi dell’Est, in particolare dalla Russia. La crisi innescata dalla guerra in Ucraina impone delle modifiche a ciò che fino ad oggi hanno fatto questi operatori economici. La necessità di aggiornare il proprio bagaglio culturale relativamente alle norme tecniche ed ai decreti legge, comporta la dedica di tempo e risorse. Riteniamo utile fornire costantemente informazioni ed aggiornare i fabbricanti.