Il Bonus Facciate è stata un'importante agevolazione fiscale introdotta per incentivare il recupero e il restauro delle facciate esterne degli edifici. Prevista inizialmente dalla Legge di Bilancio 2020, questa detrazione ha avuto come obiettivo primario il miglioramento del decoro architettonico delle città e il risanamento delle superfici esterne.
Si trattava di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Che cos'era il Bonus Facciate e a chi si rivolgeva
Il bonus facciate è l'agevolazione fiscale che consisteva in una detrazione del 90% per i lavori del 2020 e 2021, ridotta al 60% per il 2022 sulle spese effettuate per il rifacimento della facciata esterna. Il Bonus Facciate è stata una norma prevista dalla Legge di Bilancio 2020 e prorogata per tutto il 2021. Prevedeva detrazioni fiscali del 90% su tutti gli interventi di recupero del decoro architettonico delle facciate esterne. Proprio per questo, si applicava a tutte le tipologie di edifici: l’obiettivo era infatti rendere le nostre strade più belle e in ordine, agendo sui muri esterni da risanare.
Al contrario dell’Ecobonus 110%, il Bonus Facciate metteva in secondo piano l’aspetto del risparmio energetico e toccava tutti gli altri tipi di interventi. Ne hanno potuto usufruire tutti i contribuenti, residenti e non in Italia, soggetti a Irpef e passivi di Ires, che possedevano a qualsiasi titolo l'immobile in questione. Il bonus facciate era l'agevolazione in campo edilizio che prevedeva una detrazione ai fini sia Irpef che Ires e, pertanto, utilizzabile dalle persone fisiche, dagli enti pubblici e privati commerciali e non, dalle società semplici, dalle associazioni tra professionisti, dalle società di persone e dalle società di capitali.
Gli edifici oggetto degli interventi potevano essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce.
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Requisiti per l'accesso al Bonus Facciate
L'agevolazione era valida sulle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città nelle zone A (centri storici), B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) dei piani regolatori (come da decreto ministeriale n. 1444/1968) e zone ad esse assimilabili. Era fondamentale che l'edificio fosse ubicato in zona “A” o “B” o in una zona assimilabile. Un altro requisito essenziale era che la facciata da ristrutturare dev'essere visibile da strada o da suolo pubblico.
Esclusi dal bonus erano, invece, quei lavori eseguiti su parti non visibili dal suolo ad uso pubblico (ad esempio non visibili dalla strada), come le facciate interne dell'edificio.
La questione delle travi in legno: Bonus Facciate o Ristrutturazioni?
Una delle domande più frequenti riguardava la possibilità di includere il trattamento conservativo delle travi in legno esterne nell'ambito del Bonus Facciate. In riferimento al bonus facciate, previsto nella legge di Bilancio 2020, il trattamento conservativo delle travi in legno esterne, per scongiurare il relativo deterioramento, non poteva godere dello sconto fiscale al 90%.
Se si trattava di un edificio residenziale, il trattamento delle travi esterne dell’edificio residenziale fruiva della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e non anche del bonus facciate. Non contava il fatto che l’intervento sulle travi fosse necessario per scongiurare il deterioramento. Per contro, le spese per il rifacimento delle travi fruivano della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di bilancio per il 2020).
Pertanto, per interventi specifici sulle travi in legno, si faceva e si fa riferimento ad altre agevolazioni, come la detrazione per ristrutturazioni edilizie.
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Interventi ammessi e non ammessi
Il bonus era fruibile per lavori riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, come le parti opache, i balconi e gli ornamenti, anche per operazioni di sola pulizia e tinteggiatura, esclusi elementi come impianti e infissi. Non si parlava solamente di opere di ristrutturazione edile, ma anche di restauro. Erano agevolabili, infatti, anche interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata esterna, lavori ornamentali e fregi su balconi, senza un tetto massimo di spesa.
Citando l’articolo di legge, il bonus si applicava a: “interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”. Quindi non era applicabile a edifici di nuova costruzione. L’applicazione più evidente era l’eliminazione di fessurazioni e cavillature.
Il rimborso era applicabile a tutti gli aspetti degli interventi, dalla progettazione allo smaltimento dei materiali, compreso ovviamente anche l’acquisto dei materiali. Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spettava per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.
Requisiti specifici per interventi di efficienza energetica
Qualora gli interventi riguardassero opere influenti dal punto di vista termico, o interessassero più del 10% dell’intonaco della superficie complessiva, era necessario rispettare alcuni particolari obblighi in materia di prestazione energetica. In particolare, l’edificio doveva soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, indicati dal DM 26 giugno 2015, e i valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
Per eseguire gli interventi di efficienza energetica, invece, bisognava ottenere:
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- l’attestato di prestazione energetica (APE);
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che certificasse il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Infine, bisognava inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda doveva essere inviata esclusivamente in via telematica, tramite il sito dedicato alle detrazioni fiscali ENEA e bisognava indicare:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi aveva sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne era conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Come accedere alla detrazione e tracciabilità dei pagamenti
Per usufruire del bonus facciate non erano previsti particolari adempimenti, oltre a quelli già previsti per interventi sugli immobili. L'inizio dei lavori di un intervento, infatti, non necessitava di domande formali da sottoporre all'amministrazione finanziaria, né di una comunicazione che dichiarasse l'inizio dei lavori da inviare all'Asl, a meno che le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri non lo prevedessero.
Come per altri incentivi del bonus casa, anche per il bonus facciate era necessario che i pagamenti fossero effettuati con "bonifico parlante", che sia bancario o postale (anche online), dal quale risultasse:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico era effettuato.
Se per errore fosse stato effettuato il pagamento dei lavori con un bonifico ordinario, per poter accedere comunque alla detrazione era possibile rimediare con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa che aveva eseguito gli interventi.
Come effettuare un pagamento per bonus ristrutturazione, ecobonus ecc.? Causale bonifico parlante
Cessione del credito e sconto in fattura
La cessione del credito era valida anche per il bonus facciate. Il contribuente poteva, dunque, optare per un contributo della stessa somma sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Anche in questo caso il fornitore che eseguiva i lavori anticipava il compenso per gli interventi, che recuperava successivamente come credito d'imposta (con possibilità di cederlo a sua volta ad altri soggetti, che siano intermediari finanziari o istituti di credito). Stesso discorso per le rate residue non fruite delle detrazioni sulle spese sostenute, che potevano essere soggette a cessione del credito.
La Legge di Bilancio 2022, però, ha introdotto un'importante novità: nel caso in cui il contribuente optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per lavori che superassero i 10mila euro, aveva l'obbligo di presentare oltre al visto di conformità anche l'asseverazione tecnica delle spese.
La scelta di effettuare la cessione del credito doveva essere svolta online, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità erano state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.
Nel Decreto-Legge 115/2022, convertito in Legge 142/2022 (Aiuti-bis), i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali sono stati 'mitigati': la responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurava infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all'inserimento dell'asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021). Era abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l'entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristinava il 'vecchio' art.121 comma 6 del DL 34/2020); per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale era abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincidesse con il fornitore e fosse un soggetto diverso da banche e istituti finanziari.
Tuttavia, a partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso (cioè per chi ha già presentato la CILA-S o per i lavori già avviati), non è più possibile per i soggetti che effettuano le spese per le quali si potevano ottenere bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Ristrutturazioni, Facciate, ecc.) optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta. La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024 è possibile solo per lavori già avviati (per i quali è stata presentata la CILA-S) prima del 17 febbraio 2023 e per alcune eccezioni (barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate).
Scadenza del Bonus Facciate e alternative
La detrazione per il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici è scaduta il 31 dicembre 2022, con un'aliquota ridotta al 60%, e non è stata prorogata per il 2023. Il bonus facciate non è stato rinnovato. La detrazione si è conclusa il 31 dicembre 2022 con aliquota al 60%. La manovra aveva previsto la proroga del bonus fino al 31 dicembre 2022.
Ecco una sintesi dell'evoluzione dell'aliquota del Bonus Facciate:
| Periodo di Spesa | Aliquota Detrazione |
|---|---|
| Lavori sostenuti nel 2020 e 2021 | 90% |
| Lavori sostenuti nel 2022 | 60% |
| Lavori sostenuti dal 2023 | Non rinnovato |
Nonostante la scadenza del Bonus Facciate, sono ancora in vigore altre agevolazioni per la casa, come il bonus Ristrutturazioni, il bonus Mobili, l'Ecobonus e il Sismabonus potenziato al 110% (il cosiddetto Super Sismabonus). Il Bonus Facciate, inoltre, era cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).