Riduzione del contributo di costruzione per le case in legno: normativa e criteri applicativi

La corretta applicazione e l'eventuale riduzione del contributo di costruzione rappresentano aspetti fondamentali nella realizzazione di nuovi edifici, inclusi quelli in legno. È necessario innanzitutto ricordare che la normativa di riferimento in materia è costituita dall’art. 17 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Il quadro normativo e l'edilizia convenzionata

Il contributo di costruzione è il corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente. Tale contributo è dato dalla somma di una o più componenti: oneri di urbanizzazione, contributi D ed S, contributo straordinario (CS) e quota sul costo di costruzione (QCC).

Per quanto concerne l'edilizia abitativa di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione, il concessionario ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione, qualora si obblighi a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo. La giurisprudenza ha chiarito che l'unico presupposto richiesto dall'art. 17 D.P.R. n. 380/2001 è la realizzazione di alloggi con l'impegno a venderli a prezzi agevolati, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune.

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Componenti del contributo di costruzione

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Questi si suddividono in:

  • Urbanizzazione primaria (U1): impianti, spazi aperti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità dell'insediamento.
  • Urbanizzazione secondaria (U2): attrezzature e spazi collettivi come scuole, asili, impianti sportivi e centri sociali.

La quota relativa al costo di costruzione (QCC), invece, è un’imposta riferita all’aumento di valore dell’edificio a seguito dell’intervento edilizio. Essa è pari ad una percentuale, compresa tra il 5% e il 20%, di un valore calcolato a partire dalla media dei valori di mercato degli immobili presenti nella Banca Dati OMI.

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Casi di esonero e agevolazioni

Il contributo di costruzione non è dovuto in diverse fattispecie tassative, tra cui:

  1. Interventi da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo.
  2. Interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.
  3. Opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti.
  4. Interventi realizzati in attuazione di norme a seguito di pubbliche calamità.
  5. Interventi relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione e al risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'accoglimento della richiesta, il Comune non è tenuto ad accogliere automaticamente l'istanza, ma deve verificare la ricorrenza delle condizioni di legge e la conformità degli impegni assunti rispetto alla convenzione tipo. Considerata la natura premiale dello strumento, il Comune non può tuttavia negare arbitrariamente le richieste conformi ai requisiti di legge.

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