La sostituzione dei pavimenti in un'abitazione esistente è spesso oggetto di dubbi per quanto riguarda le detrazioni fiscali; in alcuni casi non è detraibile, in altri può beneficiare della detrazione 50 % sulle ristrutturazioni edilizie o della detrazione 65% sul risparmio energetico. Per usufruire della massima detrazione possibile bisognerà soddisfare i requisiti di trasmittanza termica fissati dal Mise. Se si vuol cambiare i pavimenti in casa per un mero gusto estetico non si avrà diritto ad alcun bonus. Se l’intervento è di tipo più comune invece, la sostituzione dei pavimenti rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, la detrazione per i lavori è del 50%. Attenzione però: è ammessa la detrazione per sostituzione pavimento solo per interventi su parti comuni (proprio perché parliamo di manutenzione ordinaria).
La Detraibilità di Pavimenti e Parquet nell'Ecobonus
Se abbiamo la necessità di cambiare i pavimenti, oppure vogliamo semplicemente rinnovare la nostra casa, per usufruire della massima detrazione possibile bisognerà soddisfare i requisiti di trasmittanza termica fissati dal Mise. Per immobili già esistenti, se si decide di investire in una riqualificazione energetica è previsto un bonus veramente cospicuo, che darà modo di ammortizzare in poco tempo i soldi spesi.
L’Ecobonus consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Per far ricadere la fornitura e posa in opera del pavimento nell'Ecobonus dovrai installare un riscaldamento a pannelli radianti. Possono ricadere nell’Econobonus anche le spese per gli interventi funzionali alla realizzazione dell’intervento per la sostituzione del vecchio impianti di riscaldamento con uno nuovo a pavimento: saranno dunque agevolabili anche le spese per la demolizione del precedente pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera di quello nuovo.
Dalle Entrate: ok alla detrazione per la sostituzione di pavimenti se sono rispettati i requisiti di trasmittanza termica e gli adempimenti a carico del contribuente. Sulla possibilità di poter usufruire dell’ecobonus per la sostituzione pavimenti contro terra è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (tramite la posta di Fisco Oggi) a fare chiarezza. Le Entrate chiariscono che è possibile fruire della detrazione del 65% per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dall’allegato B al decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.
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In riferimento alla risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012, si ha che l’art. 1, comma 345, della Legge n. 296 del 2006, stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate, relative “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) finestre comprensive di infissi, spetta (…) a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U della Tabella 3 allegata alla presente legge”.
Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti; a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”. Si evidenza, inoltre, che l’Enea - ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico - nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”. Si ritiene, quindi, che il pavimento contro terra possa fruire dell’ecobonus se rientra tra le strutture opache orizzontali che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. Si tratta, quindi, di pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, tra cui anche i pavimenti contro terra.
Interventi connessi all'impianto radiante a pavimento
Nel caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a gas a condensazione (classe A con modulo ambiente classe V), il pavimento è stato completamente rimosso e sostituito. Le spese per la rimozione del sottofondo e del pavimento e le spese per il rifacimento del sottofondo, lastricato e del parquet sono detraibili tramite ECOBONUS.
L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Se hai fatto un impianto di riscaldamento a pavimento, è detraibile "l'impianto", nella sua interezza. Il tecnico deve asseverarti l'intero intervento, comprensivo di pavimentazione (non puoi camminare su un impianto di riscaldamento a pavimento senza la pavimentazione). L'intervento per tali spese è la sostituzione della caldaia o l'installazione di un impianto radiante a pavimento.
Quindi, per far ricadere la fornitura e posa in opera del pavimento nell'Ecobonus dovrai installare un riscaldamento a pannelli radianti. La posa in opera del pavimento, a mio parere, significa che ti stai occupando non solo del sottofondo, ma posi il pavimento, cioè anche il piano calpestabile, che sia di legno, sintetico, ceramico ecc. ecc. L'interpretazione prevalente è che tutte le opere strettamente collegate ad un intervento (per esempio di risparmio energetico) possano beneficiare della stessa aliquota di detrazione. Nello specifico, se faccio rifare l'impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione e riscaldamento radiante a pavimento, tutte le opere ad esso connesse (rifacimento massetto, opere murarie per passaggio tubi ecc.) dovrebbero poter beneficiare della detrazione del 65%.
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - Tutto quello che non ti dicono...
Asseverazione e Comunicazione ENEA per Ecobonus
Tutti gli interventi che fruiscono di ecobonus devono essere asseverati, quindi devi prima di tutto sentire il parere del tecnico che dovrebbe asseverarti tutto il lavoro, pavimenti compresi. L'asseverazione per interventi in ecobonus serve sempre. Il modello di asseverazione lo ha sicuramente il tecnico: perché non ti rivolgi a lui?
L'asseverazione è indispensabile per fruire di detrazione ecobonus, se AdE fa un controllo documentale è necessario averla; si deve anche fare comunicazione ad Enea, deve farla il tecnico, di fatto riscrive l'asseverazione. L'asseverazione deve essere cartacea (perché AdE può chiedertela) e deve far parte della comunicazione ad Enea, nel senso che sul modulo per Enea il tecnico deve inserire i dati necessari. Il tecnico conferma ad esempio che spesa X con importo Y nella fattura Z è da attribuire ad ECOBONUS perché connessa a lavori di risparmio energetico SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE. Sul sito ENEA ci sono campi dedicati per l'impianto di climatizzazione. Solitamente le comunicazioni Enea per ecobonus le compila il tecnico, che comunque dovrebbe saperti indicare come compilare.
Per quanto riguarda i lavori "facenti parte", questi sono anche da trasmettere all'ENEA, ovvero esiste un campo dedicato o vengono citati solo nell'asseverazione del tecnico? Il termotecnico ha trasmesso all'ENEA la scheda descrittiva dell'intervento, con indicazione del totale di tutte le suesposte spese portate in detrazione. Ha apposto timbro e firma del tecnico compilatore.
Fatture e Controlli
Non importa se le fatture sono diverse, potresti anche avere una sola fattura per interventi che fruiscono di percentuali diverse di detrazione. Se in una fattura pagata con BonusCasa ma che contiene alcuni interventi inerenti EcoBonus è possibile scorporare da tale fattura gli importi che riguardano EcoBonus. L'asseverazione per interventi in ecobonus serve sempre.
L'asseverazione dei prezzi è stata resa d'obbligo dal DL 157/2021 Antifrode nei casi di cessione del credito o sconto in fattura. Se il contribuente detrae dalle imposte il costo sostenuto non è tenuto ai nuovi adempimenti. In ogni caso, si tratta di lavori pagati dopo il 12.11.2021 e il cui contratto di cessione (o sconto) sia successivo alla stessa data.
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È sempre possibile che AdE controlli la congruità dei prezzi; se poi lo farà oppure no.....ben difficile da dire.
Percentuali di Detrazione e Limiti di Spesa
Con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. L’ECOBONUS rappresenta un’altra opportunità concreta per risparmiare sui costi di rifacimento del pavimento della tua casa ed è destinata ad abbattere le spese degli interventi capaci di migliorarne il comfort e l’efficienza, di ridurne i consumi energetici complessivi e di ottimizzarne le prestazioni grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili e sostenibili. Se scegli di ricorrere a tale incentivo potrai detrarre il 50% delle spese sostenute per un importo massimo di 30.000 Euro, ma solo per gli interventi di ripristino del pavimento che prevedono la coibentazione delle superfici orizzontali o l’installazione di riscaldamenti a pavimento.
Dettaglio delle detrazioni
- Detrazione del 65%:
La detrazione pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per:
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione
- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), se rientrano nelle condizioni dell'ecobonus.
- Detrazione del 50%:
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
Interventi condominiali e zone sismiche
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Cessione del Credito e Sconto in Fattura
Come confermato dalla Legge di Bilancio 2022, sia nel caso del Superbonus che dell’Ecobonus, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024.
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