Il parquet, elemento di pregio nelle abitazioni, è suscettibile di danni che possono derivare da molteplici cause, dall'errata posa all'intervento di professionisti esterni come i montatori di mobili. Comprendere le responsabilità coinvolte e le vie per ottenere un adeguato risarcimento è fondamentale per il proprietario danneggiato.
Danni Causati da Montatori di Mobili: Il Caso Pratico
Un esempio comune di danno al parquet si verifica durante l'assemblaggio o il posizionamento di nuovi arredi.
Ho ordinato un armadio per una nicchia all'ingresso da un mobiliere che conosco da tanti anni e (a parte la delusione e la rabbia per il risultato deludentessimo del mobile in sè), durante il montaggio l'inetto mandato dal mobiliere (perché mica ci è riuscito a montarlo l'armadio) mi ha danneggiato il parquet davanti alla nicchia rigandolo in lungo ed in largo e incidendo due profondi solchi più qualche piccola valle proprio a ridosso dell'armadio stesso (in pratica, spingendolo nella nicchia ha scavato il pavimento).
Dopo l'accaduto, la reazione del fornitore può essere lenta: sono passati due mesi e non ho avuto notizie. Il fatto è che sono passati già due mesi abbondanti e non mi piace rimanere in sospeso.
In un altro caso simile, sabato mattina, neanche a farlo apposta, mi ha chiamato il mobiliere per venire a vedere il danno e stamattina è venuto, l'ha visto e mi ha detto che secondo lui non ci si può fare molto, ma che comunque mi avrebbe mandato un parquettista che conosce lui a vedere. Non mi è stata mai fatta un'offerta di risarcimento e non ho potuto inviare preventivi alla ditta Mobili perché l'entità del danno si riesce a calcolare solo provando a ripristinare le ammaccature o altrimenti occorre rifare l'intera camera.
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La determinazione dell'importo da richiedere per la riparazione del danno è un passaggio fondamentale. Mi sono rivolta ad un parquettista per capire l'entità del danno e della riparazione: premesso che quasi nessuno esce con tutti i macchinari per sistemare un solo metro quadro di parquet, la sistemazione di questo singolo metro quadro costerebbe 500€, ma con tutta probabilità si noterebbe la differenza di colore tra una parte e l'altra del pavimento. La lamatura completa del parquet di casa, che permetterebbe un lavoro fatto a regola d'arte, ma non sarebbe in effetti necessaria in altre stanze, costerebbe 1.700€ circa.
Aspetti Legali e Richiesta di Risarcimento
Di fronte a danni come quelli descritti, è essenziale agire correttamente dal punto di vista legale. La ditta è responsabile dei danni provocati dai Suoi dipendenti (art. 2049 c.c.).
G.T. Trasporto e montaggio mobili
In caso di ricezione di una diffida o messa in mora per il pagamento di un servizio o prodotto, quando si sono verificati danni o difetti:
- È necessario rispondere alla diffida che ha ricevuto evidenziando i fatti per come realmente accaduti e difendere così le sue ragioni.
- Sarebbe utile contestare - tramite Suo legale di fiducia - immediatamente la diffida/messa in mora/sollecito di pagamento, rappresentando i difetti dei mobili e/o i danni arrecati dai montatori e rappresentando la realtà dei fatti per come si sono verificati (ossia che l'addetta alla vendita aveva tra l'altro indicato un prezzo scontato) e quindi contestando alla ditta tutti i difetti e danni subiti.
- L’Avvocato risponde: Non riesco a capire se la responsabilità e il valore dei danni al parquet sia stata dalla ditta riconosciuta con dichiarazione scritta. In caso affermativo, potrà sempre eccepire al saldo a lei richiesto il pagamento del danno, compensando le rispettive somme.
- Subito dopo le contestazioni sarà eventualmente possibile trovare un accordo con l'Avvocato della ditta, per pagare una cifra più giusta, con il riconoscimento in Suo favore dei danni, o di una consistente riduzione del prezzo.
È consigliabile non procedere al saldo completo del pagamento in presenza di danni non risolti. È fondamentale ricordare che, per legge, il venditore è responsabile dei vizi presenti al momento dell'acquisto, anche se non ne è a conoscenza.
Vizi di Costruzione e Parquet Sollevato: Forme di Risarcimento
Un'altra situazione problematica riguarda i vizi di costruzione che affliggono il parquet.
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Ho acquistato una casa in costruzione da impresa costruttrice. Dopo 4 mesi mi si è alzato il parquet in due punti nelle camere. L'impresa è intervenuta per sistemare solo quei due punti. Ora, dopo altri 5 mesi il parquet si è nuovamente alzato in altri punti sempre nella stessa camera e in altri punti della casa.
In questi casi, il proprietario potrebbe non fidarsi più dell'impresa originale:
Reputo che l'impresa sia incompetente in materia per cui non voglio che intervengano nuovamente per mettere "delle pezze" e fra altri mesi mi ritrovo nuovamente altri problemi. Vorrei quindi far fare il lavoro ad un parquettista con risarcimento danni da parte dell'impresa. Loro invece dicono che vogliono intervenire direttamente per risolvere il danno.
In questo contesto, sorge la domanda: c'è modo di avere solo il risarcimento danni totali e di tenere fuori l'impresa da casa mia e far operare da altri professionisti?
Il codice civile prevede due forme di risarcimento danni: il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica. La scelta ovviamente spetta al danneggiato. Altrimenti non riusciremmo a comprendere il senso dell'articolo 2058 del codice civile.
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Art. 2058 del codice civile. Risarcimento in forma specifica. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. La suddetta norma significa che la regola generale è il risarcimento per equivalente, ossia in denaro, ma il danneggiato potrebbe chiedere all'impresa la reintegrazione in forma specifica (ossia l'impresa viene a casa e ripara il danno al pavimento).
| Tipo di Risarcimento | Descrizione | Riferimento Legislativo |
|---|---|---|
| Risarcimento per equivalente | Compensazione economica in denaro per il danno subito. | Art. 2058 c.c. |
| Risarcimento in forma specifica | Ripristino dello stato dei luoghi precedente al danno (es. riparazione diretta). | Art. 2058 c.c. |
È sempre consigliabile controllare l'atto di vendita o il contratto di appalto per verificare l'eventuale presenza di clausole di garanzia che possano specificare le modalità di intervento per le riparazioni, per cui le riparazione devono essere effettuate direttamente dall'impresa costruttrice, entro un numero di anni dalla vendita.
Responsabilità Concorrente e Difetti di Installazione: Un Caso Giudiziario
I problemi al parquet possono essere complessi e coinvolgere più soggetti, come dimostrato da sentenze giurisprudenziali.
A seguito di declaratoria di incompetenza per valore resa dal Pretore di Milano, con citazione in riassunzione notificata il 29-9-1998 L..D.I. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano G.M. e G.F., chiedendone la condanna, in via alternativa o solidale, alla eliminazione dei vizi (rigonfiamento e sollevamento dei listelli del legno del parquet) manifestatisi nel pavimento di legno posato dal F. sul piano di posa realizzato dall’impresa del G. Con sentenza depositata il 25-10-2001 il Tribunale adito dichiarava la responsabilità concorrente del G. e del F.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il G. Con sentenza depositata il 13-7-2005 la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il G.
Il C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) nominato in primo grado ha addebitato il fenomeno di sollevamento del pavimento dal piano di posa ad una esecuzione non a regola d’arte del sottofondo da parte del G. Secondo il consulente, in particolare, il piano di posa era stato realizzato in modo poco consistente; sicché l’acqua si era infiltrata nella livellina, grazie anche alla esistenza di una guaina insonorizzante di circa 6 mm. stesa sotto di essa, che aveva impedito di disperdersi, impregnando il parquet, all’umidità o condensa formatasi per il calore dovuto all’accensione dei termosifoni e presente nella soletta a causa delle tracce per le tubazioni realizzate nell’appartamento sottostante rispetto a quello del D.I.
La Corte di Appello ha disatteso tali censure, rilevando:
- che l’asserita mancanza di conoscenza, da parte del G., della posa del pavimento di legno sopra la livellina, risulta smentita dalla descrizione delle opere allegata al contratto sottoscritto dal convenuto;
- che in sede di chiarimenti resi in udienza il C.T.U. ha precisato che l’umidità proveniente dalle tracce di tubazione può trasferirsi da una zona all’altra;
- che le affermazioni dell’appellante circa l’inesistenza del primer in commercio e circa il fatto che la livellina asciuga, sono apodittiche e inidonee a scalfire le conclusioni cui è giunto il C.T.U.
Non sussistono, di conseguenza, i dedotti vizi di motivazione, dovendosi piuttosto osservare che le doglianze mosse dal ricorrente appaiono chiaramente rivolte a sollecitare a questa Corte una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale.
Detti vizi non possono, al contrario, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal D.I.
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