La normativa sulle agevolazioni IVA applicata all’edilizia è un argomento complesso. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti punti, ma per tanti il meccanismo non è ancora del tutto chiaro e si tende a fare confusione. Se devi procedere all’acquisto e alla posa di pavimenti o parquet presso la tua casa, potresti avere diritto all’IVA agevolata. A seconda dei casi, sull’acquisto del materiale puoi infatti pagare un’aliquota del 22%, del 10% o addirittura del 4%.
Di seguito diamo alcune indicazioni orientative per comprendere quando e come applicare l'IVA ridotta, con un focus specifico sulla ristrutturazione e l'installazione del parquet.
Cosa si intende per "Beni Finiti" ai fini IVA?
Un aspetto fondamentale per l'applicazione delle aliquote IVA agevolate è la definizione di "beni finiti". Ricordiamo, al riguardo, che l’IVA al 10% è prevista solo per i beni finiti impiegati per la realizzazione di interventi di recupero, come ad esempio gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari e i prodotti per gli impianti idrici ed elettrici.
Le caratteristiche dei “beni finiti” sono state puntualizzate dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981. Ai fini della loro identificazione, vale il criterio - enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 - della permanenza del carattere della “individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. A sua volta, la Risoluzione Ministero Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996 precisa che i “beni finiti” sono quelli “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.
In particolare, sanitari e rubinetterie rientrano nella categoria dei "beni finiti" in quanto mantengono una propria individualità e autonomia funzionale, e sono sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni. In ogni caso, carattere distintivo del bene finito è l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione.
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L’aliquota IVA ordinaria deve essere invece applicata nel caso in cui vengano cedute materie prime - ad esempio, cemento - ovvero semilavorati - ad esempio, piastrelle - anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”. In caso contrario (esempio cessione da impresa ad altra impresa) si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.
L'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, ha chiarito che oggetto della cessione deve essere il bene completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria. Pertanto, i componenti come box doccia, gruppi aste o colonne doccia per cabine doccia - qualora ceduti singolarmente - scontano l’aliquota IVA ordinaria.
Il Caso Specifico del Parquet Flottante
Per quanto riguarda il parquet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specifici. La recente Risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria.
Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale.
Secondo l'Agenzia, l'aliquota IVA agevolata è applicabile solo ai beni finiti che, successivamente all’utilizzo nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità. Il parquet di tipo flottante non presenta le suddette caratteristiche e, pertanto, sconta l'aliquota IVA ordinaria.
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Aliquota IVA al 22%: Quando si Applica?
Normalmente l'IVA sugli acquisti dei pavimenti è del 22%. L’aliquota ordinaria del 22% si applica infatti quando un soggetto diverso da chi esegue i lavori acquista direttamente il materiale. Questo significa che, se procedi in autonomia all’acquisto del parquet o del pavimento direttamente dal venditore, non avrai accesso ad alcuna agevolazione IVA.
L'IVA ordinaria del 22% si applica sempre in caso di sola, semplice vendita del materiale per eseguire il pavimento (ad esempio: le piastrelle ed i collanti). In questo caso siamo in presenza di vendita di materie prime o di semilavorati e viene a mancare quindi la condizione per l'IVA ridotta. L'IVA che si applica sulle cessioni di pavimenti in legno o piastrelle è l'IVA ordinaria del 22% in caso di solo acquisto del materiale, sempre.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nell’edilizia, l’acquisto di piastrelle e pavimentazione da parte di un’impresa edile nell’ultima fase di commercializzazione, cioè quando tali materiali sono acquistati dal soggetto che li utilizza per la costruzione, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio, è sempre soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22% in quanto si tratta di materie prime e semilavorati per l’edilizia (circolare 14/81).
IVA AGEVOLATA AL 10% IN EDILIZIA: COME FUNZIONA?
Aliquota IVA al 10%: Condizioni e Interventi Ammessi
Ci sono alcune condizioni per cui si può applicare l'IVA ridotta al 10% nel rispetto della normativa vigente. In generale, la regola d’oro per pagare il 10% sull’acquisto di parquet e pavimenti è calcolare i materiali come parte di un intervento di manodopera, e non come solo acquisto.
Per avere l’IVA agevolata al 10% sull’acquisto di pavimenti e parquet occorre che chi esegue i lavori di installazione compri anche i materiali. Il posatore deve quindi occuparsi direttamente della fornitura e della posa del pavimento, che si tratti di parquet o di piastrelle. Chi esegue l’installazione può quindi fornirti i pavimenti con aliquota agevolata al 10%. Tu pagherai al posatore sia l’acquisto del parquet, sia la manodopera. È importante che la ditta che ti mette il parquet sia una impresa o ditta individuale e non un commerciante che si improvvisa anche parquettista.
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Questo significa che l'impresa che riceve l'incarico si impegna a garantire la realizzazione di un risultato finale dato dal pavimento ultimato a regola d'arte, con relativa assunzione di rischio e garanzia nei confronti del cliente. Ebbene, in questo caso la cessione può avvenire con l'IVA ridotta 10%.
L'IVA agevolata al 10% si applica per l'acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, impiegati per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Dpr 633/1972, tabella A, parte III, n. 127-terdecies). L'IVA ridotta al 10%, che spetta solo nei casi di appalto (l'appalto si configura come "prestazione di servizi"), si può applicare in tutti i casi di ristrutturazione previsti dal DPR n. 380/2001 e cioè nei casi di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica
Ricordati che l’agevolazione IVA al 10% si applica alle ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che riguardano “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. In caso di appalto si ha diritto all'IVA al 10% anche, quindi, in caso di manutenzione ordinaria, un intervento che non è soggetto a permessi o a obblighi da parte del comune.
In fattura va inserita la dicitura "esecuzione in appalto di pavimento/rivestimento" e il contratto che si stipula con il cliente deve avere la forma scritta e deve prevedere le clausole tipiche dell'appalto.
La Regola dei "Beni Significativi"
L'IVA agevolata si può applicare solo sui beni ceduti nell'ambito del contratto di appalto, con una limitazione che riguarda i beni di valore significativo. Si tratta di quei beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione.
Per gli interventi di recupero minori, cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria (Dm 29/12/1999, circolare 71/E e 98/E del 2000), l’acquisto di beni finiti come sanitari e rubinetterie è soggetto all’aliquota IVA del 10% con la regola dei beni significativi che limita l’aliquota del 10% solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (Cm 71/E/2000), mentre la parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
In tal caso, l’acquisto di tali beni è soggetto all’aliquota del 10% solo se effettuato per essere utilizzato direttamente in tali interventi e il venditore fornisce, come risulta in fattura, anche la manodopera per l’installazione. In caso contrario, anche per l’acquisto di tali beni si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Ad esempio, se il costo totale dei beni significativi e della manodopera è di 6.000 €, di cui 4.000 € per i beni e 2.000 € per la manodopera, l'IVA al 10% si potrà applicare a 4.000 € (il valore della manodopera più un pari valore di beni), mentre i restanti 2.000 € relativi al costo dei beni significativi saranno assoggettati all'IVA al 22%.
Tuttavia, è importante notare che per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, l’acquisto di beni finiti (ad esempio, sanitari e rubinetti, ma non oggetti di arredo soggetti sempre al 22%) è soggetto all’aliquota IVA del 10% anche se sono acquistati direttamente dal committente e non solo se acquistato dall’impresa appaltatrice esecutrice dell’intervento di recupero (n. 127 terdecies, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72).
Aliquota IVA al 4%: Nuove Costruzioni e Prima Casa
La terza possibilità in materia di parquet e pavimenti è poter usufruire dell’agevolazione IVA al 4%. Questa è concessa dal fisco nel caso in cui il cliente stia costruendo una nuova casa (nuova costruzione su nuda terra) e che questa sia la sua unica casa (non seconda o terza casa).
Anche per l'IVA al 4% deve valere la stessa situazione dell’IVA al 10%, ovvero devi appaltare a un unico posatore l’acquisto del materiale e la manodopera per la posa. Per poter godere dell'agevolazione è necessario presentare il titolo abilitativo comunale, cioè il permesso di costruire e una autodichiarazione in cui si dichiara che si tratta di unica casa.
In caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, avere già allegati alla fattura entrambi i documenti semplifica il controllo ed evita di dover giustificare, a distanza di anni, l'applicazione dell'IVA agevolata.
Il numero 24 della tabella A, Parte II del Dpr 633/72, prevede l’applicazione dell’IVA al 4% per l’acquisto/cessione di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati a prevalente destinazione residenziale, con esclusione di quelle di lusso (accatastate in A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 - abitazioni in ville, e A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
In sostanza, l’acquisto di beni finiti da parte di una impresa di costruzioni (soggetto IVA) che ha per oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione di fabbricati per la successiva vendita è sempre soggetto all’applicazione dell’IVA al 4%.
Tipologie Comuni di Pavimentazioni
Esistono numerose tipologie di pavimenti per interni, tra cui doghe e doghette in legno, linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti, e tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti.
Altre tipologie includono pavimenti in PVC d'arredo ad alta resistenza, pavimenti in PVC polifunzionali in rotolo e mattonella, pavimenti in legno di quercia naturale e tinto, pavimenti tessili ignifughi per ogni ambiente (indoor e outdoor), pavimenti in linoleum e pavimenti organici in fibre naturali, corsie e zerbini su misura (anche personalizzati), pavimenti per la sicurezza (antitruma e antiscivolo), e manti di erba sintetica in rotolo.
Riepilogo Aliquote IVA per Pavimenti e Parquet
Per facilitare la comprensione, presentiamo una tabella riassuntiva delle aliquote IVA applicabili:
| Scenario | Tipo di Intervento | IVA Applicabile | Condizioni Specifiche |
|---|---|---|---|
| Acquisto diretto del materiale (senza posa da parte del venditore) | Qualsiasi | 22% | Acquisto di materie prime o semilavorati, o beni finiti non inclusi in appalto con posa. |
| Fornitura e posa in opera tramite contratto d'appalto | Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia/urbanistica (su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) | 10% | Il posatore fornisce sia il materiale che la manodopera. Per beni significativi, il 10% si applica solo fino al valore della manodopera, l'eccedenza al 22%. |
| Acquisto di "beni finiti" (es. sanitari, rubinetterie) direttamente dal committente per interventi specifici | Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia | 10% | Il bene deve mantenere la sua individualità. Attenzione: per il parquet (specie flottante), si applica generalmente la regola dell'IVA ordinaria o dell'appalto con fornitura e posa. |
| Fornitura e posa in opera tramite contratto d'appalto | Nuova costruzione di "prima casa" (su nuda terra, non di lusso) | 4% | Richiesti permesso di costruire e autodichiarazione di "unica casa". Il posatore fornisce sia il materiale che la manodopera. |
| Acquisto di parquet flottante | Ristrutturazione edilizia | 22% | Il parquet flottante non è considerato "bene finito" che mantiene la sua individualità strutturale dopo la rimozione. |
Consulta le Guide dell'Agenzia delle Entrate
La normativa IVA applicata all’edilizia è complessa, e l'Agenzia delle Entrate aggiorna costantemente le sue guide. Se vuoi approfondire, nel sito dell'Agenzia delle Entrate puoi trovare molte informazioni in una guida che l'agenzia tiene aggiornata e che ha un capitolo specifico che parla delle agevolazioni IVA sulle ristrutturazioni. Per scaricare la guida è sufficiente cercare "guida ristrutturazioni agenzia entrate".
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diverse risoluzioni e circolari che chiariscono questi aspetti, come la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981, la Risoluzione Ministero Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996, la Risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, la consulenza giuridica n. 954-21/2010 del 09.12.2010 e la fondamentale Risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012.
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