Guida Completa all'IVA Agevolata per l'Acquisto e la Posa del Parquet Incollato

Se devi procedere all’acquisto e alla posa di pavimenti o parquet presso la tua casa, potresti avere diritto all’IVA agevolata. A seconda dei casi, sull’acquisto del materiale puoi infatti pagare un’aliquota del 22%, del 10% o addirittura del 4%. La normativa IVA applicata all’edilizia è un argomento complesso, per questo daremo alcune indicazioni orientative per il parquet incollato.

Normalmente l'IVA sugli acquisti dei pavimenti è del 22%, tuttavia ci sono alcune condizioni per cui si può applicare l'Iva ridotta (al 10% anziché 22%) nel rispetto della normativa vigente.

Quando si Applica l'IVA Ordinaria al 22%

L’aliquota ordinaria del 22% si applica quando un soggetto diverso da chi esegue i lavori acquista direttamente il materiale. Se procedi in autonomia all’acquisto del parquet o del pavimento, non avrai accesso ad alcuna agevolazione IVA. In questi casi, siamo in presenza di sola vendita di materie prime o di semilavorati, e viene a mancare la condizione per l'IVA ridotta. Quindi, l'IVA agevolata non si può applicare in caso di solo acquisto del pavimento, senza che questo rientri in un intervento che prevede fornitura e posa. Nel caso di sola vendita, l'IVA è unicamente quella ordinaria al 22%.

L'IVA Agevolata al 10%: Condizioni e Requisiti

In generale, la regola d’oro per pagare il 10% sull’acquisto di parquet e pavimenti è questa: calcolare i materiali come parte di un intervento di manodopera, e non come solo acquisto. Per avere l’IVA agevolata al 10% sull’acquisto di pavimenti e parquet occorre che chi esegue i lavori di installazione compri anche i materiali. Il posatore deve quindi occuparsi direttamente della fornitura e della posa del pavimento, che si tratti di parquet o di piastrelle. Chi esegue l’installazione può quindi fornirti i pavimenti con aliquota agevolata al 10%. Tu pagherai al posatore sia l’acquisto del parquet, sia la manodopera. È fondamentale che la ditta che ti mette il parquet sia un'impresa o ditta individuale e non un commerciante che si improvvisa anche parquettista.

L'IVA agevolata si può applicare solo sui beni ceduti nell'ambito del contratto di appalto, con una limitazione che riguarda beni di valore significativo. L'aliquota Iva nella misura agevolata del 10% si applica per l'acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, impiegati per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Dpr 633/1972, tabella A, parte III, n. 127-terdecies).

Leggi anche: Manutenzione parquet cerato

Il Contratto di Appalto: La Chiave per l'IVA al 10%

Va fatta una netta distinzione tra la sola, semplice vendita del materiale per eseguire il pavimento (ad esempio: le piastrelle ed i collanti) e l'esecuzione di un pavimento in appalto, quindi non solo la fornitura del materiale ma l'esecuzione "chiavi in mano" dell'intero pavimento.

Nel secondo caso, il contratto si configura come un appalto in cui viene concordata l'esecuzione di un servizio. Il committente commissiona all'appaltatore l'esecuzione di una pavimentazione. Questo significa che l'impresa che riceve l'incarico si impegna a garantire la realizzazione di un risultato finale dato dal pavimento ultimato a regola d'arte, con relativa assunzione di rischio e garanzia nei confronti del cliente. Ebbene, in questo caso la cessione può avvenire con l'Iva ridotta al 10% o agevolata al 4%.

È consigliabile che in fattura sia inserita la dicitura "esecuzione in appalto di pavimento comprensivo di... di rivestimento comprensivo di..." e che il contratto abbia, preferibilmente, una forma scritta e con le clausole tipiche dell'appalto.

Interventi Ammessi per l'IVA al 10%

L'iva ridotta al 10%, che spetta solo nei casi di appalto (l'appalto si configura come "prestazione di servizi"), si può applicare in tutti i casi di ristrutturazione previsti dal DPR n. 380/2001 e cioè nei casi di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica

Ricorda che l’agevolazione IVA al 10% si applica alle ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che riguardano “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. In caso di appalto si ha diritto all'iva al 10% anche in caso di manutenzione ordinaria, un intervento che non è soggetto a permessi o a obblighi da parte del comune.

Leggi anche: Abbinare parquet e mobili bianchi: idee e consigli

QUANDO APPLICARE L'IVA AL 10% NEI LAVORI EDILI

Parquet Incollato e il Concetto di "Beni Finiti"

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'aliquota IVA agevolata è applicabile solo ai beni finiti che successivamente all’utilizzo nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità. Ricordiamo che l’IVA al 10% è prevista solo per i beni finiti (D.P.R. 633/1972) impiegati per la realizzazione di interventi di recupero, come ad esempio gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, ecc.

Con Risoluzione n. 71 del 25 giugno 2012, l’Agenzia ha specificato che il parquet di tipo flottante, non presentando le suddette caratteristiche, sconta l'aliquota IVA ordinaria. Il pavimento che si mette in posa senza uso di prodotti adesivi è, a tutti gli effetti, un materiale da rivestimento e non può essere considerato un “bene finito” nel senso richiesto per l'IVA agevolata, in quanto tale caratteristica non lo rende comunque riconducibile alla categoria dei “beni finiti” che beneficiano dell’IVA al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento. Il parquet in esame [flottante], anche se può essere montato senza l’uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità.

Di conseguenza, la cessione di un pavimento con le caratteristiche descritte, deve scontare l’IVA ordinaria. Questo principio è fondamentale per capire l'applicazione dell'IVA. A differenza del parquet flottante, il parquet incollato si integra permanentemente alla struttura, perdendo la sua individualità e diventando parte integrante dell'immobile. Pertanto, se fornito e posato nell'ambito di un contratto d'appalto per interventi ammissibili, non incorre nella stessa specifica esclusione riguardante la definizione di 'beni finiti' applicata al tipo flottante, permettendo l'applicazione dell'aliquota agevolata per il parquet incollato.

L'IVA Agevolata al 4%: Nuova Costruzione e Prima Casa

La terza possibilità in materia di parquet e pavimenti è poter usufruire dell’agevolazione IVA al 4%. Innanzitutto deve valere la stessa situazione dell’IVA al 10%, ovvero devi appaltare a un unico posatore l’acquisto del materiale e la manodopera per la posa. L'Iva al 4% è concessa dal fisco nel caso in cui il cliente stia costruendo una nuova casa (nuova costruzione su nuda terra) e che questa sia la sua unica casa (non seconda o terza casa).

In questo caso, fatto salvo quanto già scritto a proposito della necessità che si tratti di un appalto (e non di sola vendita di piastrelle), il cliente avrà diritto a vedersi applicata l'iva al 4% sull'appalto dei pavimenti. Per poter godere dell'agevolazione è necessario presentare il titolo abilitativo comunale, cioè il permesso di costruire e l'autodichiarazione in cui si dichiara che si tratta di unica casa. Noi chiediamo di allegare alla fattura di vendita il titolo abilitativo comunale (permesso di costruire) e l'auto-dichiarazione in cui si dichiara che si tratta di unica casa. In caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, avere già allegati alla fattura entrambi i documenti semplifica il controllo ed evita di dover giustificare, a distanza di anni, l'applicazione dell'iva agevolata.

Leggi anche: Armonia di Design: Cubo di Vetro

Riepilogo delle Aliquote IVA per Pavimenti

Ecco una tabella riassuntiva delle aliquote IVA applicabili all'acquisto e posa di pavimenti e parquet:

Aliquota IVA Condizioni Note
22% (Ordinaria) Solo acquisto del materiale (senza posa o fornitura da ditta diversa) Si applica a materie prime e semilavorati, o quando il materiale è acquistato direttamente dal cliente senza un contratto di appalto per la posa. Include il parquet flottante come materiale.
10% (Agevolata) Fornitura e posa del pavimento nell'ambito di un contratto di appalto Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia/urbanistica su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata". Il materiale, come il parquet incollato, deve essere fornito dalla stessa ditta che esegue i lavori.
4% (Agevolata) Fornitura e posa del pavimento nell'ambito di un contratto di appalto per "prima casa" Nuova costruzione su nuda terra o interventi su "prima casa". Necessario permesso di costruzione e autodichiarazione di "prima casa". Il materiale, come il parquet incollato, deve essere fornito dalla stessa ditta che esegue i lavori.

Detrazioni Fiscali per il Risparmio Energetico

Per l'intervento, è possibile fruire della detrazione del 55% per risparmio energetico, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dall’allegato B al Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008. Altro punto chiave è se, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, il rifacimento della pavimentazione possa fruire o meno della detrazione del 55% per risparmio energetico. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale, in caso di “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)... spetta a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica”, deve, cioè, trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”.

Approfondimenti e Fonti Ufficiali

Qui abbiamo riportato le informazioni in estrema sintesi. Se vuoi approfondire, nel sito dell'Agenzia delle Entrate puoi trovare molte informazioni in una guida che l'Agenzia tiene aggiornata e che ha un capitolo specifico che parla delle agevolazioni IVA sulle ristrutturazioni. Per scaricare la guida è sufficiente cercare "guida ristrutturazioni agenzia entrate".

tags: #iva #agevolata #parquet #incollato