Guida Completa alla Garanzia per il Parquet: Normative e Copertura

La posa di un pavimento in parquet rappresenta un investimento significativo per la propria abitazione, valorizzando gli ambienti con calore e naturalità. Tuttavia, come per ogni opera o prodotto, possono sorgere difetti o problematiche nel tempo. Comprendere la normativa italiana in materia di garanzia è fondamentale per tutelare i propri diritti e sapere come agire in caso di necessità. È importante mettere in chiaro una necessaria distinzione: quando si parla di “garanzia” viene subito in mente la garanzia che hanno i prodotti che acquisti normalmente, ma nel caso di una ristrutturazione, o dell'installazione di un parquet, non si acquista semplicemente dei prodotti ma anche una lavorazione.

La garanzia è uno strumento di tutela del diritto dell’acquirente. Essa prevede infatti che, nel caso il bene acquistato presenti difetti, la loro risoluzione sia a carico del venditore. Non è necessario che la presenza della Garanzia e la sua durata siano citati nel capitolato d’appalto per essere validi.

La Garanzia Legale di Conformità sul Prodotto (Codice del Consumo)

La Comunità Europea sancisce una garanzia di due anni su tutto quello che si acquista. Le vendite di prodotti via Internet, ad esempio, sono disciplinate dal D.Lgs n. 206/05 (artt. da 50 a 68) che regola la materia dei contratti a distanza. Tale normativa sancisce il diritto di recesso, ovvero la possibilità per il consumatore di restituire il prodotto acquistato e di ottenere il rimborso della spesa sostenuta. Questo diritto è riservato esclusivamente alle persone fisiche (consumatori), quindi non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all’attività professionale eventualmente svolta.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, (diritto al ripristino) purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Nel caso la merce fosse difettosa, danneggiata o non conforme verrà sostituita senza alcun onere per l’acquirente oppure, nel caso il cliente preferisca essere rimborsato, sarà restituito l’intero importo (incluse tutte le spese di trasporto). Il materiale difettoso sarà sostituito solo nel caso in cui il reclamo venga presentato prima dell’installazione. I reclami presentati dopo la posa non vengono presi in considerazione per quanto riguarda il difetto del materiale in sé. La garanzia non è trasferibile e si applica esclusivamente al primo acquirente.

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È cruciale ricordare che la garanzia legale biennale sul prodotto copre i vizi di fabbricazione o dei materiali.

La Garanzia nell'Appalto di Lavori Edili: La Posa del Parquet

Quando si commissiona l'installazione di un parquet, si sta conferendo un appalto di lavoro, e non si sta semplicemente acquistando un prodotto. Questo implica che la garanzia non è solo sul prodotto usato per farla, ma anche su tutta la lavorazione: se il parquet è buono ma viene montato male la garanzia ti copre da questo danno. Mentre per l'appalto, più che al codice del consumo, è il caso di aver presente che l’ordinamento italiano raccoglie tutto quello che lo riguarda nel codice civile, in particolare gli articoli che interessano a noi rientrano nel Libro Quarto (delle obbligazioni), Titolo Terzo (dei singoli contratti), Capo Settimo (dell’appalto).

Durata e Termini di Denuncia (Art. 1667 c.c.)

L’articolo 1667 del Codice Civile stabilisce che “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera”. In sintesi, la garanzia ha una durata di due anni dal giorno della consegna dell'opera.

Se il cliente non è un esperto della materia, e accetta l'opera senza rendersi conto del difetto, la situazione potrebbe essere diversa. Ad esempio, se un parquet presenta problemi di sollevamento e rigonfiamento in una parte cospicua di casa (circa 1/5 del totale della superficie coperta) e NON a seguito di nessuna infiltrazione o perdita d’acqua che abbia interessato il parquet, si configura un vizio dell'opera.

Risarcimento danni e garanzia lavori edili ed impiantistici

Implicazioni delle Riparazioni in Garanzia

Nel corso del 2017 sotto mia chiamata la ditta è venuta un paio di volte a provare a sistemare il problema, ma oltre ad averlo sistemato male, hanno anche utilizzato buona parte del parquet in più che avevo acquistato come “mia scorta personale”. La riparazione rinnova la garanzia, quindi - se la riparazione è documentabile - il termine riparte da quella data. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che se ad ogni riparazione in garanzia la stessa si rinnovasse le ditte andrebbero tutte in fallimento. La riparazione in garanzia non rinnova il termine biennale per l'intero bene, ma l'appaltatore è tenuto ad intervenire oltre i due anni, fino a quando non ha totalmente eliminato il difetto riscontrato.

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Pensavo non dover precisare l'ovvio dell'ovvio, e cioè che la garanzia si rinnova, dopo la riparazione edile in garanzia, limitatamente al vizio regolarmente denunciato nei termini, e non certamente per qualunque altro vizio che dovesse emergere oltre i due anni.

Se il rimedio della riparazione viene esperito, con sostituzione ad esempio di un pezzo di ricambio, durante la vigenza della garanzia legale, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene. Se, invece, il pezzo di ricambio viene sostituito dopo il periodo di vigenza della garanzia legale del bene complesso, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione.

La Garanzia Decennale per Gravi Difetti (Art. 1669 c.c.)

Concludiamo in bellezza, secondo l'art. 1669 del c.c.: "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta."

In questo caso la legge prevede che, specificatamente per quanto riguarda edifici o altre cose immobili destinate ad avere lunga durata, se nel corso dei 10 anni dal compimento l’opera rovini (ovvero subisca danni irreparabili) oppure presenti pericolo di rovina (ovvero si prospetti la possibilità che l’edificio subisca danni irreparabili) o gravi difetti, a causa di vizi del suolo o della costruzione, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa (ad esempio i successivi acquirenti dell’edificio).

Per esempio, se il parquet subisce gravi difetti tali da rendere l'immobile inutilizzabile, la garanzia non sarà più biennale ma bensì decennale. Ci ha pensato la sentenza della Corte di Cassazione n. 11624/2014, dalla quale si evince come, a seguito della realizzazione delle opere, si siano presentate delle crepe nell'intonaco che hanno provocato delle infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti dei condomini. Tutto ciò, potrebbe essere esteso, ad esempio, all'errata impermeabilizzazione del tetto che permette all'umidità di entrare nell'appartamento rendendo l'ambiente non salubre, o a problemi strutturali causati da una posa inadeguata che compromettano gravemente la stabilità e la fruibilità dell'immobile.

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Casi Specifici e Come Agire in Caso di Difetti del Parquet

La mia 1a fattura di acconto risale al 21/06/2016, la 2a fattura risale al 29/08/2016, la 3a ed ultima fattura risale al 27/10/2016. In un caso simile, ci si chiede: come è possibile conteggiare i 2 anni di garanzia, da quando partono? Dalla data di posa, dalla data dell’ultima fattura? o dalla data dell’ultima riparazione? Secondo me, la garanzia del prodotto vale dalla data di acquisto e la garanzia sulla posa in opera vale dal giorno della posa in opera (anche perché venditore ed installatore potrebbero essere due fornitori diversi e la causa del rigonfiamento potrebbe essere dovuta sia al prodotto che all'installazione). La garanzia parte dalla data della consegna del parquet o dalla data di posa (cos'è in difetto: il materiale o la posa? o tutte e due?).

Riepilogo delle Tempistiche di Garanzia

Tipo di Garanzia Durata Termine per Denuncia Difetti Prescrizione Azione Decorrenza
Legale di Conformità (bene) 2 anni 2 mesi dalla scoperta 26 mesi dalla consegna Consegna del bene
Appalto (opera) 2 anni 60 giorni dalla scoperta 2 anni dalla consegna dell'opera Consegna dell'opera
Decennale (gravi difetti immobili) 10 anni 1 anno dalla scoperta 10 anni dal compimento dell'opera Compiimento dell'opera

Come procedere in caso di contestazione

Direi che, meglio di una contestazione scritta inviata tramite PEC oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, non c'è niente. Inviando foto e chiedendo la riparazione in garanzia. Se i due anni saranno già passati pazienza avrai buttato qualche euro per la raccomandata ma serve fare in fretta perché potrebbe essere che sei a cavallo con il termine della garanzia e un giorno potrebbe essere decisivo. Poi sentirai al limite il legale. Se il parquet ti è stato consegnato dopo giugno 2016, potresti essere ancora in garanzia... meglio se corri da un legale.

Nel caso in cui alcune lavorazioni non vengano eseguite in maniera corretta, consiglio sempre di trovare un accordo con l'impresa e di giungere ad una conclusione bonaria della contesa. Prima di contattare il professionista, penso possano esserti utili alcune indicazioni normative e procedurali.

Difetti Estetici e Finiture

Il costruttore non è invece ritenuto responsabile nei confronti dei difetti estetici, per i quali il legislatore applica una disciplina meno rigorosa, che obbliga il committente a contestare e denunciare vizi e difetti entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 1667 c.c. Le contestazioni legate alla finitura superficiale e alla manutenzione del parquet sono tra le più delicate da gestire: spesso riguardano aspetti estetici e di durabilità difficili da valutare oggettivamente.

  • Oliatura non uniforme: L’oliatura non uniforme del parquet è contestabile, a certe condizioni. Se non è stato fatto un contratto o accordo chiaro sul tipo di finitura desiderata, se l’irregolarità è minima e rientra nella tolleranza della lavorazione artigianale (in alcuni casi, l’oliatura manuale può avere leggere variazioni), o se i difetti derivano da mancata manutenzione successiva, la contestazione può essere complessa.
  • Assenza di trattamenti protettivi: È difficile contestare l'assenza di un trattamento protettivo se il parquet era già prefinito e non era previsto alcun trattamento aggiuntivo, se nel contratto non si fa alcuna menzione di finitura e non c'è modo di dimostrare che fosse attesa, o se il difetto deriva da mancata manutenzione da parte del committente.
  • Vernice fragile o inadatta: È contestabile se è stata applicata una vernice o un olio non adatti all’uso previsto, se il prodotto utilizzato è di scarsa qualità e la sua durabilità è inferiore alle aspettative, o se il difetto è dovuto a trascinare mobili senza protezioni, mancata manutenzione o pulizia con prodotti aggressivi.
  • Finitura non conforme alla richiesta: Si può contestare se, ad esempio, è stata richiesta una finitura opaca, satinata o naturale, ma è stata applicata una finitura lucida (o viceversa). Lo stesso vale per tonalità di colore, effetto olio/vernice, o trattamento UV. L'effetto visivo deve essere chiaramente diverso da quello scelto, con prove come foto o valutazioni tecniche.

Per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, una comunicazione nella quale viene manifestata la volontà di recedere dal contratto. Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del consumatore.

Condizioni per la Validità della Garanzia e Consigli Utili

Per preservare la validità della garanzia sul parquet, è essenziale attenersi a specifiche indicazioni:

  • Adeguata installazione: Leggere e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nelle istruzioni di posa allegate alla fornitura o scaricabili sul sito internet. In particolare le operazioni di posa devono fare riferimento al “Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile” (Edilegno - Federlegno Arredo), non seguire tali indicazioni può pregiudicare il diritto alla garanzia sul prodotto.
  • Adeguata pulizia e manutenzione: Attenersi alle indicazioni riportate nelle indicazioni di posa. In caso di pulizia e manutenzione scorretta non si prende in considerazione alcun tipo di reclamo.

Al momento della consegna della merce, l’acquirente è tenuto a verificare l’integrità dei colli e la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quanto indicato nel documento accompagnatorio. Tutti i reclami vanno comunicati in forma scritta e inviati a mezzo raccomandata alla sede legale del venditore - entro 30 giorni dalla data di acquisto, allegando una copia della fattura.

L’ecosostenibilità dei nostri pavimenti in legno è garantita da uno speciale sistema di certificazione forestale indipendente di etichettatura dei prodotti che permette di identificare il legno e i prodotti legnosi che derivano da foreste gestite in modo corretto e responsabile. Le versioni finite hanno un emissione di formaldeide inferiore allo 0,1 ppm, classe E1 (EN 13986).

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